Alcune delle materie impartite nei corsi di laurea sono articolate in insegnamenti distinti per lettera alfabetica degli iscritti.
Con riferimento ai corsi divisi per lettera alfabetica degli iscritti è possibile, su motivata richiesta, il passaggio da un corso all'altro.
Per i corsi da 15 CFU, tenuti nel I e II semestre, il passaggio può essere richiesto solo all'inizio del I semestre.
La Commissione preposta, nominata con Decreto del Presidente della Scuola n. 4/2014, si pronuncia nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il passaggio di corso è condizionato all'effettiva frequenza.
N.B Gli studenti che, volendo frequentare un insegnamento obbligatorio erogato in lingua inglese, a causa della sovrapposizione di orario non possono frequentare altri corsi obbligatori riferiti al proprio raggruppamento alfabetico, possono ottenere automaticamente il passaggio ad altri corsi (di diverso scaglione alfabetico) relativi ai medesimi insegnamenti e che non comportano sovrapposizioni di orario.
Tutte le domande relative ai cambi di corso (salvo i casi di cui si dirà subito) sono state accolte, essendo pervenuto per ciascun insegnamento, al netto delle compensazioni con le domande in uscita, un numero di richieste inferiore o pari a 25.
Prima dell’inizio delle lezioni le liste degli studenti ammessi al cambio di corso saranno comunicate ai docenti interessati affinché questi possano procedere alla verifica della frequenza.
Per i soli passaggi relativi agli insegnamenti di seguito indicati è stato presentato per ciascun corso un numero di richieste superiore a 25:
In applicazione dell’art. 3 del Regolamento della Scuola per i cambi di corso, sono state escluse le domande presentate dagli studenti iscritti a un anno diverso da quello in cui è erogato l’insegnamento e (solo per diritto civile e diritto processuale civile) sono state accolte le richieste sulla base della rilevanza della motivazione addotta.
Art. 1. Presentazione della domanda di cambio di corso e procedimento
1. Lo studente può presentare domanda di passaggio di corso qualora l’insegnamento sia suddiviso per lettera.
2. La domanda motivata deve essere presentata attraverso il modulo disponibile sul sito della Scuola nel periodo precedente l’inizio di ciascun semestre; non è richiesta l’allegazione di documentazione aggiuntiva a sostegno della motivazione addotta.
3. La domanda deve essere presentata improrogabilmente nei termini indicati dalla Scuola sul sito. Le domande tardive, prive dei requisiti o della motivazione richiesta non sono prese in considerazione dalla Commissione cambi di corso di cui all’art. 5.
4. La Commissione cambi di corso si pronuncia entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda. La Segreteria della Presidenza cura la tempestiva pubblicità degli elenchi degli studenti ammessi al passaggio e li trasmette ai docenti interessati.
Art. 2. Limite numerico
1. Se le domande di passaggio di corso, compensate con quelle in uscita, sono inferiori o pari a venticinque, esse si considerano accolte senza ulteriori valutazioni.
2. Qualora il numero delle domande, al netto delle compensazioni, sia superiore a venticinque, il titolare del corso interessato comunica tempestivamente alla Presidenza il maggior numero di studenti (in nessun caso superiore a trentacinque) che possono essere ammessi alla frequenza tenuto conto delle esigenze didattiche del corso.
3. Se le domande presentate superano la soglia massima risultante dal primo e dal secondo comma, la Commissione cambi di corso selezionare le richieste accolte secondo i criteri di cui all’art. 5.
Art. 3. Selezione delle richieste in sovrannumero
1. La Commissione valuta le domande eccedenti rispetto al limite numerico di cui all’art. 2 secondo i seguenti criteri:
a) esclusione delle domande provenienti da studenti iscritti ad anno diverso rispetto a quello in cui è previsto lo svolgimento del corso.
b) accoglimento delle domande sulla base delle motivazioni specificamente indicate dallo studente nel modulo e cioè (in ordine di rilevanza):
2. Per studente lavoratore si intende:
3. Qualora debba procedere alla selezione delle richieste in sovrannumero, la Commissione cambi corso può richiedere agli interessati di produrre l’eventuale documentazione a sostegno della domanda presentata, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 4. Validità del passaggio di corso
1. Il passaggio di corso è risolutivamente condizionato alla frequenza. Laddove lo studente ammesso al passaggio non frequenti effettivamente il corso, il passaggio è automaticamente revocato e lo studente deve sostenere l’esame con il docente di originaria spettanza.
2. Il passaggio di corso ha validità solo per l’anno accademico in cui è stato accolto.
Art. 5. Commissione cambi di corso
1. La Commissione cambi di corso è composta dal presidente della Scuola di giurisprudenza, da una unità di personale amministrativo della Scuola, da un rappresentante degli studenti indicato dai rappresentanti degli studenti presso ilconsiglio della Scuola e dal presidente del corso di studi nel quale è incardinato l’insegnamento interessato dal passaggio di corso.
Ultimo aggiornamento
09.09.2024